Art. 46.
(consiglio delle autonomie locali).

      1. Il consiglio delle autonomie locali è l'organo di rappresentanza del sistema delle autonomie locali della regione.
      2. Il consiglio delle autonomie locali è composto da un membro per ogni ambito territoriale ottimale, designato dai sindaci dei comuni che ne fanno parte tra i componenti dei rispettivi consigli. Partecipano di diritto i presidenti delle province e i sindaci dei comuni capoluogo di provincia.
      3. La legge statutaria regionale stabilisce il sistema di elezione del consiglio delle autonomie locali, sulla base di criteri che garantiscono anche la rappresentanza dei comuni di dimensione minore.
      4. Non possono fare parte del consiglio delle autonomie locali i componenti del consiglio regionale e dei consigli provinciali.
      5. I componenti del consiglio delle autonomie locali decadono in caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica rivestita al momento dell'elezione.
      6. Ciascun componente del consiglio delle autonomie locali esprime un voto.
      7. Le modalità di elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza del consiglio delle autonomie locali, di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni,

 

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le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori, comprese le modalità per indire e per svolgere consultazioni della generalità degli enti locali, sono disciplinate da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta, sentito il parere del consiglio regionale.